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Testo di legge
Fedlex ↗

1Quando la somma ricavata non basti a coprire l’ammontare dei crediti, l’ufficio d’esecuzione procede senza indugio a un pignoramento complementare e realizza nel modo più rapido gli oggetti pignorati. Non è necessario che un creditore ne faccia istanza e l’ufficio d’esecuzione non è tenuto ad osservare i termini ordinari.

2Se nel frattempo l’ufficio d’esecuzione ha eseguito un altro pignoramento, i diritti così acquisiti non sono pregiudicati dal pignoramento complementare.

3Sono applicabili le disposizioni sulla partecipazione al pignoramento (art. 110 e 111).

Uebersicht

Art. 145 SchKG — Art. 145 SchKG