1La ripartizione ha luogo tostochè siano realizzati tutti i beni colpiti da un medesimo pignoramento.
2Si possono fare anche prima delle ripartizioni provvisorie.
3Sulla somma ricavata si prelevano innanzitutto le spese d’amministrazione, di realizzazione e di ripartizione e, all’occorrenza, d’acquisto di un oggetto di sostituzione (art. 92 cpv. 3). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
4La somma netta ricavata viene distribuita ai creditori interessati sino a concorrenza dei loro crediti, compresi gli interessi fino al giorno dell’ultima realizzazione e le spese d’esecuzione (art. 68). Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 1994, in vigore dal 1° gen. 1997 ( RU 1995 1227 ; FF 1991 III 1 ).
5Le quote spettanti ai crediti pei quali ebbe luogo un pignoramento provvisorio sono depositate nel frattempo presso lo stabilimento dei depositi.
Uebersicht
Art. 144 SchKG — Art. 144 SchKG