Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Il creditore e il debitore possono promuovere nei confronti del terzo l’azione di contestazione della sua pretesa, quando questa riguarda: 1. un bene mobile in possesso o copossesso del terzo; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del terzo appare più fondata di quella del debitore; 3. un fondo, se la pretesa risulta dal registro fondiario.

2L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di venti giorni per promuovere l’azione.

3Se nessuna azione è promossa, la pretesa è ritenuta riconosciuta nell’esecuzione in atto.

4Su domanda del creditore o del debitore, il terzo è invitato a produrre all’ufficio d’esecuzione i suoi mezzi di prova entro lo scadere del termine per promuovere l’azione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

Uebersicht

Art. 108 SchKG — Art. 108 SchKG