1Sono promosse al luogo dell’esecuzione: 1. le azioni fondate sull’articolo 107 capoverso 5; 2. le azioni fondate sull’articolo 108 capoverso 1, in quanto il convenuto sia domiciliato all’estero.
2Se è diretta contro un convenuto domiciliato in Svizzera, l’azione fondata sull’articolo 108 capoverso 1 è promossa al domicilio di quest’ultimo.
3Se la pretesa riguarda un fondo, l’azione è promossa in tutti i casi avanti il giudice del luogo ove è situato il fondo o la parte di maggior valore di esso.
4Il giudice comunica all’ufficio d’esecuzione l’introduzione dell’azione e la decisione definitiva. ... Per. abrogato dall’all. 1 la cifra II 17 del Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ).
5Per quanto riguarda gli oggetti litigiosi, l’esecuzione è sospesa fino a decisione definitiva, e i termini per chiedere la realizzazione (art. 116) sono sospesi.
Uebersicht
Art. 109 SchKG — Art. 109 SchKG