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Testo di legge
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1Il debitore e il creditore possono contestare presso l’ufficio d’esecuzione la pretesa del terzo, quando questa riguarda: 1. un bene mobile in possesso esclusivo del debitore; 2. un credito o un altro diritto, se la pretesa del debitore appare più fondata di quella del terzo; 3. un fondo, se la pretesa non risulta dal registro fondiario.

2L’ufficio d’esecuzione impartisce loro un termine di dieci giorni per far valere questo diritto.

3Su domanda del debitore o del creditore, il terzo è invitato a produrre i suoi mezzi di prova all’ufficio d’esecuzione entro lo spirare del termine d’opposizione. L’articolo 73 capoverso 2 si applica per analogia.

4Se la pretesa del terzo non è contestata, si ritiene che essa sia ammessa nell’esecuzione in atto.

5Se la pretesa è contestata, l’ufficio d’esecuzione impartisce al terzo un termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del suo diritto nei confronti di colui che lo contesta. Se il terzo non promuove l’azione, la sua pretesa non è presa in considerazione nell’esecuzione in atto.

Uebersicht

Art. 107 SchKG — Art. 107 SchKG