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Testo di legge
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1L’ammortamento dei titoli al portatore, come azioni, obbligazioni, buoni di godimento, fogli di cedole, scontrini per il rinnovo di tali fogli (talloni), è pronunciato dal giudice ad istanza di chi ha diritto al titolo; non possono essere ammortizzate singole cedole.

2… Abrogato dall’all. n. 5 della LF del 24 mar. 2000 sul foro, con effetto dal 1° gen. 2001 ( RU 2000 2355 ; FF 1999 III 2427).

3L’istante deve render verosimili il possesso e la perdita del titolo.

4Qualora l’istante abbia smarrito soltanto il foglio di cedole o il tallone di cui era munito il titolo principale, basterà, per giustificare l’istanza, la produzione di questo.

Uebersicht

Art. 981 OR — Art. 981 OR