1La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo).
2Una persona giuridica controlla un’altra impresa se: 1. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo; 2. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione; o 3. può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi.
3La norma contabile riconosciuta di cui all’articolo 963 b può definire la cerchia delle imprese da consolidare.
4Le associazioni, le fondazioni e le società cooperative possono delegare l’obbligo di allestire il conto di gruppo a un’impresa controllata, purché quest’ultima, attraverso una maggioranza di voti o in altra guisa, riunisca sotto una direzione unica le altre imprese e comprovi di esercitare effettivamente tale controllo.
Uebersicht
Art. 963 OR — Art. 963 OR