1Devono tenere la contabilità e presentare i conti conformemente alle disposizioni seguenti: 1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari di almeno 500 000 franchi nell’ultimo esercizio; 2. le persone giuridiche.
2Devono tenere soltanto la contabilità delle entrate e delle uscite e la contabilità del patrimonio: 1. le imprese individuali e le società di persone con una cifra d’affari inferiore a 500 000 franchi nell’ultimo esercizio; 2. le associazioni e le fondazioni che non hanno l’obbligo di farsi iscrivere nel registro di commercio; 3. le fondazioni liberate dall’obbligo di designare un ufficio di revisione conformemente all’articolo 83 b capoverso 2 CC RS 210 .
3Alle imprese di cui al capoverso 2 si applicano per analogia i principi della tenuta regolare dei conti.
Uebersicht
Art. 957 OR — Art. 957 OR