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Testo di legge
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1I debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito.

2Se il debito è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento, questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a meno che con la parola «effettiva» o con altra simile aggiunta non sia stato stipulato l’adempimento letterale del contratto.

1Chi vuol acquistare la qualità di socio deve presentare una dichiarazione scritta.

2Nelle società cooperative, nelle quali, oltre alla responsabilità del patrimonio sociale, esiste una responsabilità personale dei singoli soci o un loro obbligo d’eseguire versamenti suppletivi, la dichiarazione d’ingresso deve contenere l’espressa assunzione di questi obblighi.

3Sull’ammissione di nuovi soci decide l’amministrazione, eccetto che secondo lo statuto sia sufficiente la dichiarazione d’ingresso o necessaria una deliberazione dell’assemblea generale.

1Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d’un contratto d’assicurazione con la società, essa si acquista con l’accettazione della proposta d’assicurazione da parte dell’organo competente.

2I contratti d’assicurazione conchiusi con i propri soci da una società di mutua assicurazione al beneficio d’una concessione sono sottoposti alle norme della legge del 2 aprile 1908 RS 221.229.1 sul contratto d’assicurazione nello stesso modo che quelli da essa conchiusi con terzi.

1Ogni socio può recedere dalla società finché non ne sia dichiarato lo scioglimento.

2Lo statuto può prescrivere che il recedente sia tenuto al pagamento di un’equa indennità quando il recesso avvenga in circostanze tali da cagionare alla società un danno considerevole o da comprometterne la continuazione.

3Il diritto di recesso non può essere escluso in modo durevole né reso eccessivamente oneroso dallo statuto o mediante contratto.

1Il recesso può essere escluso, dallo statuto o mediante contratto, per cinque anni al più.

2Anche durante questo periodo il socio può tuttavia recedere dalla società per gravi motivi. Rimane riservato l’obbligo di pagare un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

1Il recesso non può aver luogo se non alla fine dell’esercizio annuale e dietro preavviso di almeno un anno.

2Lo statuto può stabilire un termine di disdetta più breve e permettere il recesso anche durante l’esercizio annuale. Qualora lo statuto consenta al socio, che esce dalla società, di pretendere una parte del patrimonio sociale, il diritto di recesso spettante al socio può essere fatto valere nel suo fallimento dall’amministrazione di questo o, se la parte è pignorata, dall’ufficio d’esecuzione.

1Lo statuto può stabilire i motivi per i quali un socio può essere escluso.

2Inoltre un socio può sempre essere escluso per motivi gravi.

3L’esclusione è deliberata dall’assemblea generale. Lo statuto può attribuire siffatta competenza all’amministrazione, nel qual caso il socio escluso ha il diritto di ricorrere all’assemblea generale. Il socio escluso ha la facoltà di contestare l’esclusione davanti al giudice entro il termine di tre mesi.

4Esso può essere tenuto al pagamento di un’equa indennità alle stesse condizioni che in caso di libero recesso.

1La qualità di socio si perde con la morte.

2Lo statuto può tuttavia stabilire che gli eredi sono senz’altro soci.

3Esso può anche stabilire che gli eredi o uno di essi devono, a domanda scritta, essere riconosciuti come soci in luogo di quello del defunto.

4La comunione degli eredi deve designare un suo rappresentante nella società. Qualora la qualità di socio sia connessa con un ufficio o con un impiego o derivi da un rapporto contrattuale in ispecie con una società di mutua assicurazione, essa si perde col finire dell’ufficio o dell’impiego o del contratto, salvo contraria disposizione dello statuto.

1La cessione delle quote sociali e, se la qualità di socio o il conferimento d’una quota sociale risulta da un documento, il trasferimento di questo non conferiscono senz’altro all’acquirente la qualità di socio. L’acquirente non diventa socio se non per una deliberazione d’ammissione conforme alla legge ed allo statuto.

2L’esercizio dei diritti personali inerenti alla qualità di socio passa all’acquirente soltanto al momento dell’ammissione di quest’ultimo.

3Qualora la qualità di socio dipenda dalla conclusione d’un contratto, lo statuto può stabilire ch’essa, con l’assunzione del contratto, passa senz’altro al successore.

Uebersicht

Art. 84 OR — Art. 84 OR