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Testo di legge
Fedlex ↗

1Ove in un contratto bilaterale il credito di uno dei contraenti corra pericolo per il fatto che l’altro è diventato insolvibile, specialmente se è fallito o se fu escusso senza risultato, il primo può trattenere la sua prestazione, finché non gli venga garantita la controprestazione.

2Se la garanzia non gli è a sua richiesta fornita entro un congruo termine, egli può recedere dal contratto.

Uebersicht

Art. 83 OR — Art. 83 OR