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Testo di legge
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1Le seguenti società fanno verificare mediante revisione ordinaria effettuata da un ufficio di revisione il loro conto annuale ed eventualmente il loro conto di gruppo: 1. società con azioni quotate in borsa; sono considerate tali le società: a. i cui titoli di partecipazione sono quotati in borsa, b. che sono debitrici di un prestito in obbligazioni, c. che contribuiscono almeno per il 20 per cento degli attivi o della cifra d’affari al conto di gruppo di una società secondo la lettera a o b; 2. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 17 giu. 2011 (Norme sulla revisione), in vigore dal 1° gen. 2012 ( RU 2011 5863 ; FF 2008 1321 ). Vedi anche la disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo. società che oltrepassano, per due esercizi consecutivi, due dei valori seguenti: a. somma di bilancio di 20 milioni di franchi, b. cifra dʼaffari di 40 milioni di franchi, c. 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua; 3. società obbligate ad allestire un conto di gruppo. 1bis Se i conti non sono redatti in franchi, la somma di bilancio e la cifra d’affari secondo il capoverso 1 numero 2 sono stabiliti rispettivamente in base al corso di conversione alla data di chiusura del bilancio e al corso medio annuale. Introdotto dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 ( RU 2020 4005 ; 2022 109 ; FF 2017 325 ).

2Si procede a una revisione ordinaria anche quando azionisti rappresentanti insieme almeno il 10 per cento del capitale azionario lo chiedono.

3Se la legge non la esige, la revisione ordinaria del conto annuale può essere prevista nello statuto o decisa dall’assemblea generale.

Uebersicht

Art. 727 OR — Art. 727 OR