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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il consiglio d’amministrazione può in ogni tempo revocare i comitati, i delegati, i direttori e gli altri procuratori e mandatari da esso nominati.

2Esso può pure sospendere in ogni tempo dal loro ufficio i procuratori e mandatari nominati dall’assemblea generale, convocando immediatamente quest’ultima.

3Rimangono riservate le azioni di risarcimento che spettassero alle persone revocate o sospese dal loro ufficio.

Uebersicht

Art. 726 OR — Art. 726 OR