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Testo di legge
Fedlex ↗
1Gli amministratori e i terzi che si occupano della gestione sono tenuti ad adempiere i loro compiti con ogni diligenza e a salvaguardare secondo buona fede gli interessi della società.
2Devono trattare allo stesso modo gli azionisti che si trovano nella stessa situazione.
1I membri del consiglio d’amministrazione e della direzione informano compiutamente e senza indugio il consiglio d’amministrazione sui loro conflitti d’interessi.
2Il consiglio d’amministrazione prende i provvedimenti necessari alla salvaguardia degli interessi della società.
Uebersicht
Art. 717 OR — Art. 717 OR