1Il consiglio d’amministrazione ed ogni azionista hanno il diritto di contestare davanti al giudice le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge o allo statuto; l’azione è diretta contro la società.
2Possono essere contestate in particolare le deliberazioni che: 1. sopprimono o limitano i diritti degli azionisti, in violazione della legge o dello statuto; 2. sopprimono o limitano incongruamente i diritti degli azionisti; 3. provocano per gli azionisti un’ineguaglianza di trattamento o un pregiudizio non giustificati dallo scopo della società; 4. sopprimono lo scopo lucrativo della società senza il consenso di tutti gli azionisti. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 4 ott. 1991, in vigore dal 1° lug. 1992 ( RU 1992 733 ; FF 1983 II 713 ).
3e 4 … Abrogati dalla cifra I della LF del 4 ott. 1991, con effetto dal 1° lug. 1992 ( RU 1992 733 ; FF 1983 II 713 ).
5L’annullamento per sentenza delle deliberazioni ha effetto per tutti gli azionisti.
Uebersicht
Art. 706 OR — Art. 706 OR