1I proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni possono, purché nessuno vi si opponga, tenere un’assemblea generale anche senza osservare le disposizioni relative alla convocazione.
2Finché i proprietari o i rappresentanti di tutte le azioni vi partecipano, siffatta assemblea può validamente trattare tutti gli argomenti di spettanza dell’assemblea generale e deliberare su di essi.
3Un’assemblea generale può tenersi senza osservare le disposizioni sulla convocazione anche nel caso in cui le deliberazioni siano prese in forma scritta, sia questa su supporto cartaceo o elettronico, sempre che un azionista o un suo rappresentante non abbia chiesto la deliberazione orale.
1Il consiglio d’amministrazione stabilisce il luogo in cui si svolge l’assemblea generale.
2Il luogo di svolgimento dell’assemblea non può comportare, per nessun azionista, alcun ostacolo incongruo all’esercizio dei suoi diritti riguardo all’assemblea generale.
3L’assemblea generale può svolgersi simultaneamente in più luoghi. In tal caso, gli interventi dei partecipanti sono trasmessi in diretta audiovisiva in tutti i luoghi in cui si svolge l’assemblea.
1L’assemblea generale può svolgersi all’estero se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d’amministrazione designa un rappresentante indipendente.
2Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, il consiglio d’amministrazione può rinunciare a designare un rappresentante indipendente se tutti gli azionisti vi acconsentono. Il consiglio d’amministrazione può prevedere che gli azionisti che non sono presenti nel luogo in cui si svolge l’assemblea generale possano esercitare i loro diritti per via elettronica.
1L’assemblea generale può svolgersi per via elettronica e senza luogo di riunione fisico se lo statuto lo prevede e se nella convocazione il consiglio d’amministrazione designa un rappresentante indipendente.
2Nelle società le cui azioni non sono quotate in borsa, lo statuto può prevedere la possibilità di non designare un rappresentante indipendente.
1Il consiglio d’amministrazione disciplina l’impiego di mezzi di comunicazione elettronici.
2Garantisce che: 1. l’identità dei partecipanti sia accertata; 2. gli interventi in seno all’assemblea generale siano trasmessi in diretta; 3. ogni partecipante possa presentare proposte e prendere parte alle discussioni; 4. l’esito delle votazioni non possa essere alterato.
1Se non può svolgersi regolarmente a causa di problemi tecnici, l’assemblea generale deve essere riconvocata.
2Le deliberazioni prese dall’assemblea generale prima dell’insorgere dei problemi tecnici restano valide.
Uebersicht
Art. 701 OR — Art. 701 OR