1Il consiglio d’amministrazione comunica agli azionisti la convocazione dell’assemblea generale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
2Nella convocazione sono indicati: 1. la data, l’ora d’inizio, la forma e il luogo dell’assemblea generale; 2. gli oggetti all’ordine del giorno; 3. le proposte del consiglio d’amministrazione e, nelle società le cui azioni sono quotate in borsa, una breve motivazione delle stesse; 4. se del caso, le proposte degli azionisti corredate di una breve motivazione; 5. se del caso, il nome e l’indirizzo del rappresentante indipendente.
3Il consiglio d’amministrazione provvede affinché gli oggetti all’ordine del giorno rispettino il principio dell’unità della materia e fornisce all’assemblea generale tutte le informazioni necessarie ai fini delle deliberazioni.
4Nella convocazione il consiglio d’amministrazione può presentare sommariamente gli oggetti all’ordine del giorno se mette a disposizione degli azionisti informazioni complementari secondo altre modalità.
Uebersicht
Art. 700 OR — Art. 700 OR