1L’aumento ordinario del capitale azionario è deliberato dall’assemblea generale.
2La deliberazione dell’assemblea generale deve risultare da un atto pubblico e indicare: 1. l’ammontare nominale o, se del caso, l’ammontare nominale massimo dell’aumento; 2. il numero o, se del caso, il numero massimo, il valore nominale e la specie delle nuove azioni emesse, come pure i privilegi inerenti a determinate categorie di azioni; 3. il prezzo d’emissione o l’autorizzazione data al consiglio d’amministrazione di determinarlo, come pure il momento a partire dal quale le nuove azioni danno diritto a un dividendo; 4. in caso di conferimento in natura, il suo oggetto e la sua stima, il nome del conferente e le azioni emesse quale corrispettivo nonché eventuali altre controprestazioni della società; 5. in caso di liberazione mediante compensazione, il credito da compensare, il nome del creditore e le azioni che gli sono attribuite; 6. la conversione di capitale proprio liberamente disponibile; 7. in caso di vantaggi speciali, il contenuto e il valore degli stessi e il nome dei beneficiari; 8. ogni limitazione della trasferibilità delle nuove azioni nominative; 9. ogni limitazione o soppressione del diritto d’opzione, come pure le conseguenze del suo mancato esercizio o della sua soppressione; 10. le condizioni per l’esercizio di diritti d’opzione acquistati contrattualmente.
3L’aumento del capitale deve essere notificato per l’iscrizione all’ufficio del registro di commercio entro sei mesi dalla deliberazione dell’assemblea generale; in caso contrario la deliberazione decade.
Uebersicht
Art. 650 OR — Art. 650 OR