Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗

1Il fallimento della società non produce quello dei singoli soci.

2Parimente fallimento dei singoli soci non produce quello della società.

3I diritti dei creditori della società nel fallimento del singolo socio sono determinati dalle disposizioni della legge federale dell’11 aprile 1889 RS 281.1 sulla esecuzione e sul fallimento.

Uebersicht

Art. 571 OR — Art. 571 OR