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Testo di legge
Fedlex ↗

1Il padrone di un’azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell’esercizio delle loro incombenze di servizio o d’affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza. Nuovo testo giusta la cifra II art. 1 n. 2 della LF del 25 giu. 1971, in vigore dal 1° gen. 1972 ( RU 1971 1461 ; FF 1968 II 177 ). Vedi le disp. fin. e trans. tit. X, alla fine del presente Codice.

2Il padrone ha diritto di regresso verso l’autore del danno, in quanto questi sia pure tenuto al risarcimento.

Uebersicht

Art. 55 OR — Art. 55 OR