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Testo di legge
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1Il detentore di un animale è responsabile del danno da esso cagionato, ove non provi d’avere adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nel custodirlo e vigilarlo, o che il danno si sarebbe verificato anche usando questa diligenza.
2Gli è salvo il regresso se l’animale sia stato aizzato da terza persona o dall’animale di un altro.
3… Abrogato dall’art. 27 n. 3 della L del 20 giu. 1986 sulla caccia, con effetto dal 1° apr. 1988 ( RU 1988 506 ; FF 1983 II 1169 ).
Uebersicht
Art. 56 OR — Art. 56 OR