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Testo di legge
Fedlex ↗

1L’affittuario deve restituire la cosa e tutti gli oggetti inventariati nello stato in cui si trovano.

2Egli ha diritto a un’indennità per i miglioramenti derivanti da: a. attività che oltrepassano la debita gestione della cosa; b. migliorie o modificazioni alle quali il locatore ha consentito per scritto.

3L’affittuario deve risarcire quei deterioramenti che sarebbero stati evitati con una debita gestione della cosa.

4Sono nulle le stipulazioni che obbligano anticipatamente l’affittuario a pagare, alla fine dell’affitto, un’indennità che non sia destinata soltanto a garantire la copertura del danno eventuale.

Uebersicht

Art. 299 OR — Art. 299 OR