Traduzione non ancora disponibile. Viene visualizzato il testo originale tedesco.
Testo di legge
Fedlex ↗
1La disdetta per locali d’abitazione o commerciali deve essere data per scritto.
2Il locatore deve dare la disdetta mediante un modulo approvato dal Cantone, sul quale sia indicata all’affittuario la procedura per contestare la disdetta o per domandare una protrazione dell’affitto.
3La disdetta che non osserva le condizioni previste nel presente articolo è nulla.
Uebersicht
Art. 298 OR — Art. 298 OR