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Testo di legge
Fedlex ↗

1Se la cosa venduta deve essere spedita in luogo diverso da quello ove l’obbligazione deve eseguirsi, le spese di trasporto sono a carico del compratore, salvo patto od uso contrario.

2Si presume che le spese di trasporto siano state assunte dal venditore, se fu pattuita la consegna franca.

3Se fu pattuita la consegna franca di porto e di dogana si ritengono a carico del venditore anche i dazi d’uscita, di transito e d’entrata esatti durante il trasporto, ma non le tasse di consumo che sono esatte al ricevimento della cosa.

Uebersicht

Art. 189 OR — Art. 189 OR