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Testo di legge
Fedlex ↗
1L’estinzione di un debito precedente mediante la creazione di un nuovo non si presume.
2In particolare la stipulazione di un’obbligazione cambiaria in relazione ad un debito esistente o l’erezione di un nuovo titolo di credito od atto di fideiussione non costituiscono novazione del debito preesistente, salvo patto contrario.
Uebersicht
Art. 116 OR — Art. 116 OR