La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.
Art. 179 CF — Panoramica
La Cancelleria federale è l'organizzazione centrale di supporto del Consiglio federale senza proprie competenze decisionali. Come «stato maggiore generale» prepara le decisioni del Consiglio federale, coordina l'attività governativa e aiuta nell'attuazione. La Cancelliera federale o il Cancelliere federale viene eletto dall'Assemblea federale per quattro anni e dirige questa importante istituzione.
La Cancelleria federale opera in tre ambiti principali: In primo luogo sostiene il Consiglio federale nelle sue sedute e nel processo decisionale (art. 30 LOGA). In secondo luogo coordina la comunicazione tra i dipartimenti e informa l'opinione pubblica sulle decisioni governative (art. 34 LOGA). In terzo luogo conduce importanti procedure come le votazioni popolari ed esamina le iniziative popolari per la loro validità (art. 69 segg. LDP).
Diversamente dai dipartimenti, la Cancelleria federale non può in linea di principio emanare decisioni sovrane. Eccezioni esistono solo per i diritti politici: essa decide sulla riuscita dei referendum e sulla validità delle iniziative popolari. Contro tali decisioni è possibile il ricorso al Tribunale federale (DTF 146 I 126).
Un esempio pratico: quando viene presentata una nuova iniziativa popolare, la Cancelleria federale verifica se sono presenti abbastanza firme valide. Essa controlla le attestazioni del diritto di voto e stabilisce se l'iniziativa è riuscita. Questa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale federale.
La Cancelleria federale può anche informare in caso di votazioni, come ha confermato il Tribunale federale. Essa può persino pubblicare video di votazione, purché informi in modo obiettivo e trasparente sui progetti (DTF 145 I 1). Tuttavia deve rimanere neutrale e non può fare campagna per un determinato risultato di votazione.
La Costituzione prescrive che il Consiglio federale deve avere uno stato maggiore. Un'abolizione della Cancelleria federale sarebbe possibile solo attraverso una modifica costituzionale. L'organizzazione concreta è disciplinata dalla Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e dall'Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (Org-CaF).
La Cancelliera federale o il Cancelliere federale ha una posizione particolare: è sia capo di stato maggiore del Consiglio federale sia un organo autonomo eletto dall'Assemblea federale. Alle sedute del Consiglio federale partecipa con voto consultivo e può presentare richieste (art. 32 LOGA).
N. 1 L'art. 179 Cost. deriva dalla revisione totale della Costituzione federale del 1999. La disposizione riprese sostanzialmente la regolamentazione del precedente art. 105 aVCost del 1874, tuttavia introdusse per la prima volta la Cancelleria federale esplicitamente a livello costituzionale come "stato maggiore generale" del Consiglio federale (FF 1997 I 463). Il messaggio sottolineò la doppia funzione della Cancelleria federale come centro di coordinamento amministrativo e politico del governo federale.
N. 2 Il costituente rinunciò consapevolmente a una descrizione dettagliata dei compiti a livello costituzionale. La concreta configurazione della funzione di stato maggiore doveva poter avvenire in modo flessibile attraverso legge e ordinanza (FF 1997 I 464). Questa moderazione consente un adattamento della Cancelleria federale ai mutevoli bisogni politici e amministrativi.
N. 3 L'art. 179 Cost. si trova nella 5ª sezione del 5° capitolo sulle autorità federali, immediatamente dopo le disposizioni sul Consiglio federale (art. 174–178 Cost.) e prima delle regolamentazioni sull'Amministrazione federale (art. 180 Cost.). Questa collocazione sottolinea la posizione particolare della Cancelleria federale tra governo e amministrazione.
N. 4 La norma è strettamente collegata agli art. 30–34 della legge sull'organizzazione del governo e dell'amministrazione (LOGA) nonché all'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (OOrg-CaF). L'art. 179 Cost. costituisce la base costituzionale per queste regolamentazioni di legge ordinaria (→ art. 174 Cost. per l'organizzazione del Consiglio federale; → art. 180 Cost. per l'Amministrazione federale).
#3. Elementi costitutivi della fattispecie / Contenuto della norma
N. 5 Il concetto di "stato maggiore generale" caratterizza la Cancelleria federale come organo di supporto centrale senza proprie competenze decisionali negli affari materiali. Secondo Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender (Commentario di San Gallo, 4ª ed. 2023, art. 179 n. 4) la funzione di stato maggiore comprende tre elementi centrali: preparazione, coordinamento e supporto nell'attuazione delle decisioni del Consiglio federale.
N. 6 La clausola generale di stato maggiore "generale" delimita la Cancelleria federale dai segretariati generali dipartimentali, che fungono da stati maggiori speciali dei loro dipartimenti. La Cancelleria federale assume compiti trasversali interdipattimentali (Waldmann/Belser/Epiney, BSK Cost., 2ª ed. 2024, art. 179 n. 7).
N. 7 La Cancelliera o il Cancelliere è eletto dall'Assemblea federale per quattro anni secondo l'art. 145 Cost. La Costituzione costituisce così un organo federale autonomo, che non appartiene né al Consiglio federale né all'amministrazione in senso stretto (Häfelin/Haller/Keller/Thurnherr, Diritto costituzionale svizzero, 10ª ed. 2020, n. 1568).
N. 8 Il doppio ruolo come capo di stato maggiore e organo federale eletto conferisce al Cancelliere una posizione particolare. Partecipa secondo l'art. 32 LOGA alle sedute del Consiglio federale con voto consultivo e dispone di un diritto di proposta nel suo ambito di competenza.
N. 9 Dall'art. 179 Cost. segue l'ancoraggio costituzionale della Cancelleria federale come organo necessario dell'organizzazione dello Stato federale. Il legislatore è obbligato a prevedere uno stato maggiore funzionale per il Consiglio federale. Una soppressione della Cancelleria federale sarebbe possibile solo attraverso una modifica costituzionale.
N. 10 La funzione di stato maggiore non fonda poteri sovrani autonomi nei confronti di terzi. Le decisioni della Cancelleria federale necessitano sempre di una base legale speciale, come ad esempio nell'ambito dei diritti politici (art. 69 segg. LDP) o del principio di trasparenza (art. 10 LTras).
N. 11 La posizione costituzionale conferisce alla Cancelleria federale la legittimazione per attività di coordinamento e supporto in tutti gli ambiti dell'attività governativa, inclusa l'informazione del pubblico (cfr. DTF 145 I 1 consid. 5.2.2).
N. 12 È discussa in modo controverso l'estensione delle competenze di comunicazione politica della Cancelleria federale. Mentre Rhinow/Schefer/Uebersax (Diritto costituzionale svizzero, 3ª ed. 2016, n. 3485) propugnano un'interpretazione restrittiva della funzione di stato maggiore, Tschannen (in: Diggelmann/Hertig Randall/Schindler, Diritto costituzionale della Svizzera, vol. III, 2020, § 65 n. 28) pleidisce per una comprensione ampia dei compiti informativi come parte implicita della moderna conduzione del governo.
N. 13 È inoltre controversa la portata della competenza di delega per le legittimazioni ricorsuali. Müller/Schefer (Diritti fondamentali in Svizzera, 4ª ed. 2008, pag. 892) sostengono un'interpretazione restrittiva, mentre la prassi del Tribunale federale ammette in linea di principio deleghe all'interno dell'amministrazione federale centrale (cfr. DTF 140 II 539 consid. 4.2).
N. 14 È ugualmente controversa la qualificazione giuridica di dichiarazioni del Cancelliere. Biaggini (Commentario Cost., 2ª ed. 2017, art. 179 n. 3) sottolinea il vincolo alle decisioni collegiali del Consiglio federale, mentre altri autori riconoscono un certo margine di comunicazione autonomo (Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender, Commentario di San Gallo, 4ª ed. 2023, art. 179 n. 12).
N. 15 In caso di decisioni della Cancelleria federale è sempre da verificare la base legale speciale. La funzione generale di stato maggiore secondo l'art. 179 Cost. non è sufficiente per l'azione sovrana. Particolarmente nell'ambito dei diritti politici sono da osservare le dettagliate disposizioni procedurali della LDP.
N. 16 Per l'impugnazione di decisioni della Cancelleria federale valgono diverse vie di ricorso. Mentre per le decisioni sulla riuscita di referendum dal 2008 è impugnabile solo la non riuscita (DTF 146 I 126 consid. 1), altre decisioni nell'ambito dei diritti politici sono in linea di principio ricorribli.
N. 17 Nel quadro di domande di trasparenza la Cancelleria federale funge sia come autorità richiesta per i propri documenti sia come centro di coordinamento per domande interdipartimentali (art. 10 cpv. 3 LTras). Nel trattamento è da considerare il doppio ruolo: competenza propria versus funzione di coordinamento.
Art. 179 CF — Giurisprudenza
#Posizione generale e compiti della Cancelleria federale
#Funzione di stato maggiore per il Consiglio federale
DTF 145 I 1 del 29.10.2018 consid. 5.2.2
La Cancelleria federale collabora come organo generale di stato maggiore del Consiglio federale nell'informazione degli aventi diritto di voto. Il Tribunale federale ha stabilito che la Cancelleria federale, quale organo di stato maggiore del Consiglio federale, è competente e autorizzata a sostenere il Consiglio federale nell'informazione degli aventi diritto di voto sui progetti di votazione federali.
«La Cancelleria federale è l'organo di stato maggiore del Consiglio federale (art. 1 cpv. 1 dell'Ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale [OOrg-CaF; RS 172.210.10] in combinato con l'art. 30 cpv. 1 LOGA). In tale qualità, sostiene il Consiglio federale nell'adempimento dei suoi compiti (art. 1 cpv. 3 lett. a OOrg-CaF in combinato con l'art. 30 cpv. 2 lett. a LOGA). Collabora alla preparazione e all'esecuzione delle votazioni popolari federali (art. 3 cpv. 1 LDP nonché art. 1 cpv. 4 lett. a OOrg-CaF).»
#Legittimazione a ricorrere della Cancelleria federale
DTF 140 II 539 del 26.06.2014 consid. 4.2
La Cancelleria federale dispone secondo l'art. 89 cpv. 2 lett. a LTF di una legittimazione legale a ricorrere, che può delegare mediante ordinanza a unità amministrative subordinate. Il Tribunale federale ha precisato i limiti di questa possibilità di delega.
«La legittimazione a ricorrere spettante per legge alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti della Confederazione può essere delegata mediante ordinanza a un'unità amministrativa dell'Amministrazione federale centrale (consid. 4.2). Nel caso concreto nessuna norma del diritto federale trasferisce alla Divisione sicurezza delle persone la competenza di ricorrere al Tribunale federale (consid. 4.4).»
Per le iniziative popolari la Cancelleria federale non è autorizzata a correggere successivamente attestati di diritto di voto viziati. Il Tribunale federale ha stabilito i chiari limiti della Cancelleria federale nell'esame delle iniziative popolari.
«Un attestato successivo o un miglioramento successivo di attestati viziati da parte della Cancelleria federale non è possibile (consid. 3.4).»
DTF 129 II 305 del 06.06.2003 consid. 1.1
Contro le decisioni negative della Cancelleria federale concernenti l'iscrizione nel registro federale dei partiti è ammesso il ricorso di diritto amministrativo. Il Tribunale federale ha chiarito la via di ricorso contro le decisioni della Cancelleria federale.
«Contro una decisione della Cancelleria federale che respinge l'iscrizione è dato il ricorso di diritto amministrativo (consid. 1.1).»
DTF 146 I 126 del 14.02.2020 consid. 1
Il Tribunale federale ha confermato l'impugnabilità limitata delle decisioni della Cancelleria federale sulla riuscita dei referendum. Secondo la regolamentazione in vigore dal 2008 sono impugnabili solo le decisioni sulla non riuscita.
«Secondo la versione dell'art. 80 cpv. 2 LDP in vigore dal 1° gennaio 2008, contro le decisioni della Cancelleria federale sulla non riuscita di un referendum è ammesso il ricorso al Tribunale federale. Ne consegue che il ricorso diretto contro una decisione sulla riuscita di un referendum è inammissibile (consid. 1).»
#Diritto di essere sentito nelle dichiarazioni di nullità
DTF 100 Ib 1 del 22.01.1974 consid. 2
Nelle dichiarazioni di nullità di iniziative popolari la Cancelleria federale deve concedere preventivamente agli iniziatori la possibilità di esprimersi. Il Tribunale federale ha stabilito importanti garanzie procedurali per la procedura dell'iniziativa.
«In caso di dichiarazione di nullità, la Cancelleria federale svizzera deve dare agli iniziatori la possibilità di esprimersi preventivamente alla decisione sui presunti motivi di nullità (consid. 2).»
DTF 145 I 1 del 29.10.2018 consid. 5.1.3 e consid. 5.2.2
La Cancelleria federale può pubblicare video di votazione per adempiere il mandato informativo del Consiglio federale, ma è sottoposta ai principi di oggettività, trasparenza e proporzionalità. Il Tribunale federale ha definito i limiti della Cancelleria federale nell'informazione sulle votazioni.
«Con il ricorso in materia di diritti politici si può quindi far valere in questa misura che un video di votazione pubblicato dalla Cancelleria federale - eventualmente in collaborazione con un Dipartimento - prima di una votazione popolare federale per informare gli aventi diritto di voto violi il diritto degli aventi diritto di voto a una libera formazione della volontà e a un voto non falsificato secondo l'art. 34 cpv. 2 CF.»
La Cancelleria federale assicura una politica informativa e comunicativa coordinata a livello governativo e provvede a un'informazione rapida sulle decisioni del Consiglio federale. Il Tribunale federale ha riconosciuto il ruolo centrale della Cancelleria federale nella comunicazione governativa.
«In generale, assicura una politica informativa e comunicativa a lungo termine e coordinata a livello governativo e provvede a un'informazione il più rapida possibile sulle decisioni del Consiglio federale (art. 1 cpv. 3 lett. c OOrg-CaF in combinato con l'art. 34 cpv. 1 LOGA). I Dipartimenti informano sulla loro attività d'intesa e in collaborazione con la Cancelleria federale.»
#Giurisprudenza primitiva sulla Cancelleria federale
DTF 100 Ib 1 del 22.01.1974 consid. 1
Il Tribunale federale ha stabilito già precocemente che la Cancelleria federale emana decisioni concernenti le domande popolari al posto del Consiglio federale. Ciò ha segnato il passaggio dal trattamento politico a quello di diritto amministrativo di tali procedure.
«Dalla revisione dell'OG nel 1968, per l'emanazione di tali decisioni è ora competente la Cancelleria federale al posto del Consiglio federale.»
DTF 147 I 206 del 07.10.2020 consid. 2
Il Tribunale federale ha confermato l'impugnabilità delle decisioni della Cancelleria federale sul ritiro di iniziative popolari. Ciò ha esteso la tutela giurisdizionale nel settore dei diritti politici.
«Contro il ritiro di un'iniziativa popolare federale è possibile il ricorso al Tribunale federale (consid. 2). Il ritiro di un'iniziativa popolare federale è possibile sotto le condizioni dell'art. 73 LDP anche dopo l'annullamento di una votazione da parte del Tribunale federale (consid. 3).»