Testo di legge
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La Cancelleria federale è lo stato maggiore del Consiglio federale. È diretta dal cancelliere della Confederazione.

Art. 179 CF — Panoramica

La Cancelleria federale è l'organizzazione centrale di supporto del Consiglio federale senza proprie competenze decisionali. Come «stato maggiore generale» prepara le decisioni del Consiglio federale, coordina l'attività governativa e aiuta nell'attuazione. La Cancelliera federale o il Cancelliere federale viene eletto dall'Assemblea federale per quattro anni e dirige questa importante istituzione.

La Cancelleria federale opera in tre ambiti principali: In primo luogo sostiene il Consiglio federale nelle sue sedute e nel processo decisionale (art. 30 LOGA). In secondo luogo coordina la comunicazione tra i dipartimenti e informa l'opinione pubblica sulle decisioni governative (art. 34 LOGA). In terzo luogo conduce importanti procedure come le votazioni popolari ed esamina le iniziative popolari per la loro validità (art. 69 segg. LDP).

Diversamente dai dipartimenti, la Cancelleria federale non può in linea di principio emanare decisioni sovrane. Eccezioni esistono solo per i diritti politici: essa decide sulla riuscita dei referendum e sulla validità delle iniziative popolari. Contro tali decisioni è possibile il ricorso al Tribunale federale (DTF 146 I 126).

Un esempio pratico: quando viene presentata una nuova iniziativa popolare, la Cancelleria federale verifica se sono presenti abbastanza firme valide. Essa controlla le attestazioni del diritto di voto e stabilisce se l'iniziativa è riuscita. Questa decisione può essere impugnata davanti al Tribunale federale.

La Cancelleria federale può anche informare in caso di votazioni, come ha confermato il Tribunale federale. Essa può persino pubblicare video di votazione, purché informi in modo obiettivo e trasparente sui progetti (DTF 145 I 1). Tuttavia deve rimanere neutrale e non può fare campagna per un determinato risultato di votazione.

La Costituzione prescrive che il Consiglio federale deve avere uno stato maggiore. Un'abolizione della Cancelleria federale sarebbe possibile solo attraverso una modifica costituzionale. L'organizzazione concreta è disciplinata dalla Legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) e dall'Ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (Org-CaF).

La Cancelliera federale o il Cancelliere federale ha una posizione particolare: è sia capo di stato maggiore del Consiglio federale sia un organo autonomo eletto dall'Assemblea federale. Alle sedute del Consiglio federale partecipa con voto consultivo e può presentare richieste (art. 32 LOGA).