Noch kein Inhalt verfügbar.
Art. 32 BGFA – Colloquio per la verifica delle qualifiche professionali
#Dottrina
#1. Genesi della norma
N. 1 L'art. 32 BGFA si inscrive nel contesto dell'integrazione sistematica delle direttive europee sulla libera circolazione degli avvocati nel diritto svizzero. Il 28 aprile 1999 il Consiglio federale ha presentato il messaggio concernente la legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (FF 1999 5077). La sesta sezione della LLCA (art. 30–34) attua la direttiva 89/48/CEE relativa a un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore; tale direttiva è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (VB.2016.00490, consid. 2.1; DTF 151 II 640 consid. 4.3).
N. 2 Il concetto fondamentale della sesta sezione è che gli avvocati dell'UE/AELS, dopo tre anni di esercizio professionale continuativo in Svizzera con il titolo professionale d'origine (→ art. 27–29 BGFA), possono aspirare alla piena equiparazione ai titolari di una patente cantonale di avvocato (→ art. 30 cpv. 2 BGFA). Chi ha soddisfatto il periodo triennale d'iscrizione ma non può dimostrare in modo completo un'effettiva pratica nel diritto svizzero non deve essere necessariamente rinviato all'esame attitudinale. L'art. 32 introduce pertanto un meccanismo di compensazione più mite: il colloquio per la verifica delle qualifiche professionali quale alternativa all'esame attitudinale di cui all'art. 31 BGFA (FF 1999 5077, 5122).
N. 3 Il messaggio illustra che la previgente disciplina dell'art. 29 cpv. 2 e 3 OG (vecchia versione), che ammetteva a patrocinare dinanzi al Tribunale federale soltanto gli avvocati muniti di patente cantonale, era incompatibile con l'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) e con la nuova legge sugli avvocati. La clausola di reciprocità dell'art. 29 cpv. 3 vOG era inoltre inammissibile ai sensi dell'art. VII GATS; si è preferita una soluzione convenzionale rispetto al riconoscimento autonomo, poiché quest'ultimo avrebbe comportato un obbligo condizionato di nazione più favorita (FF 1999 5077, 5122). Queste considerazioni hanno influenzato la configurazione dell'intera disciplina degli art. 30–34 BGFA.
N. 4 Il Parlamento ha deliberato il progetto in diverse letture tra il settembre 1999 e il giugno 2000. Il Consiglio nazionale si è discostato dal progetto del Consiglio federale il 1° settembre 1999; il Consiglio degli Stati ha a sua volta divergito il 20 dicembre 1999; dopo ulteriori turni di eliminazione delle divergenze (Consiglio nazionale 7 marzo 2000, Consiglio degli Stati 16 marzo 2000 rinvio alla commissione, Consiglio degli Stati 5 giugno 2000, Consiglio nazionale 14 giugno 2000), entrambe le Camere hanno approvato la legge nel voto finale del 23 giugno 2000. Riguardo all'art. 32 in particolare non sono stati verbalizzati interventi nominativi; la norma ha seguito il consenso di base sull'apertura graduale per gli avvocati dell'UE/AELS.
#2. Inquadramento sistematico
N. 5 L'art. 32 BGFA appartiene alla sesta sezione («Iscrizione nel registro»), che disciplina il passaggio dall'esercizio professionale continuativo con il titolo d'origine (quinta sezione, art. 27–29 BGFA) alla piena equiparazione nel registro cantonale degli avvocati. La norma forma, insieme all'art. 30 cpv. 1 lett. b BGFA (presupposto della fattispecie), all'art. 31 BGFA (esame attitudinale quale alternativa) e all'art. 33 BGFA (titolo professionale dopo l'iscrizione nel registro), un percorso di abilitazione coerente.
N. 6 Il rapporto con l'art. 31 BGFA è di alternatività: l'art. 32 non si applica se è stato superato l'esame attitudinale ai sensi dell'art. 31, e viceversa. L'art. 32 rappresenta rispetto all'art. 31 il meccanismo di compensazione più mite — sostituisce una prova scritta esaustiva con una verifica pratica mediante colloquio. La scelta del percorso non rientra nel libero apprezzamento dell'autorità, ma discende dalla struttura della fattispecie dell'art. 30 cpv. 1 lett. b BGFA: soltanto chi ha effettuato il periodo triennale d'iscrizione nell'elenco degli avvocati dell'UE/AELS (→ art. 28 BGFA) ma non è in grado di dimostrare un'effettiva e regolare pratica nel diritto svizzero per l'intero periodo è assoggettato al colloquio; chi fornisce tale prova non necessita né del colloquio né dell'esame attitudinale (DTF 151 II 640 consid. 4.2.3).
N. 7 Sul piano sistematico, l'art. 32 BGFA corrisponde all'art. 7 cpv. 1 BGFA (requisiti tecnico-professionali per la regolare iscrizione nel registro) in quanto il colloquio consente di comprovare, in modo personalizzato e commisurato all'esperienza professionale già acquisita, le conoscenze del diritto svizzero richieste per l'iscrizione nel registro cantonale. → L'art. 3 cpv. 1 BGFA (competenza cantonale per le commissioni d'esame degli avvocati) rimane determinante.
#3. Elementi della fattispecie / contenuto della norma
N. 8 Autorità competente (cpv. 1). Il colloquio è condotto dalla commissione d'esame degli avvocati del Cantone nel cui registro la persona richiedente intende iscriversi. La competenza cantonale si determina in base al Cantone di registro desiderato — non in base al Cantone che gestisce l'elenco degli avvocati dell'UE/AELS (→ art. 28 BGFA), sebbene nella pratica i due Cantoni coincidano. Qualora siano coinvolti Cantoni differenti, la persona richiedente ha facoltà di scegliere il Cantone di registro e, indirettamente, la competenza per il colloquio. L'art. 32 cpv. 1 si ricollega così all'art. 6 cpv. 1 BGFA, secondo cui gli avvocati si iscrivono nel registro del Cantone in cui hanno la loro sede professionale.
N. 9 Basi dell'esame (cpv. 2). La commissione si fonda in particolare sulle informazioni e sui documenti presentati dalla persona richiedente riguardo alle attività esercitate in Svizzera. Il termine «in particolare» chiarisce che si tratta di un elenco non esaustivo; la commissione può ricorrere ad ulteriori fonti di conoscenza. Nella pratica rivestono importanza elenchi di mandati, verbali di udienza, documenti relativi all'elaborazione di questioni giuridiche svizzere e attestati di studi legali. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 988, sottolineano che i documenti presentati costituiscono la base del colloquio e che non può essere pretesa una documentazione integrale di tutti i mandati.
N. 10 Contenuto dell'esame (cpv. 3). La commissione tiene conto delle conoscenze e dell'esperienza professionale della persona richiedente nel diritto svizzero, nonché della partecipazione a corsi e seminari sul diritto svizzero. Il colloquio non è un esame nel senso tecnico con esito «superato» o «non superato»; mira a verificare l'esistenza di una base di conoscenze sufficiente. Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 271, evidenzia che il colloquio deve essere calibrato sulle singole lacune conoscitive della persona e non deve svolgersi come una prova strutturata secondo un catalogo prestabilito.
N. 11 Delimitazione rispetto all'esame attitudinale (art. 31 BGFA). L'esame attitudinale ai sensi dell'art. 31 BGFA è aperto agli avvocati dell'UE/AELS che non erano (ancora) iscritti per tre anni nell'elenco degli avvocati dell'UE/AELS. Il colloquio di cui all'art. 32 presuppone la preiscrizione triennale, ma conduce a un parametro di verifica più mite: non le conoscenze giuridiche in astratto, bensì il quadro dell'effettiva pratica prestata nel diritto svizzero è in primo piano. Nater/Tuchschmid, Die internationale Freizügigkeit nach dem BGFA, in: Thürer/Weber/Portmann/Kellerhals (a cura di), Bilaterale Verträge I & II Schweiz–EU, 2007, pag. 325, parlano di «verifica individualizzata» in contrapposizione all'esame attitudinale standardizzato.
#4. Effetti giuridici
N. 12 Il colloquio non è autonomamente eseguibile — non è un fine a sé stante, ma un passaggio intermedio nel procedimento di iscrizione nel registro cantonale degli avvocati. Se il colloquio rivela che la persona richiedente dispone di conoscenze ed esperienza professionale sufficienti nel diritto svizzero, il presupposto della fattispecie di cui all'art. 30 cpv. 1 lett. b BGFA è soddisfatto; l'autorità di vigilanza deve quindi — unitamente agli altri requisiti (art. 8 BGFA) — procedere all'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati.
N. 13 Con l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati ai sensi dell'art. 30 BGFA, gli avvocati dell'UE/AELS sono pienamente equiparati a coloro che sono titolari di una patente cantonale di avvocato (art. 30 cpv. 2 BGFA). Essi possono da quel momento utilizzare il titolo professionale corrispondente al Cantone di registro (art. 33 BGFA) e sono assoggettati alla vigilanza disciplinare integrale della LLCA (→ art. 12–20 BGFA). Viene meno la restrizione al titolo professionale d'origine ai sensi dell'art. 24 in combinato disposto con l'art. 27 cpv. 2 BGFA.
N. 14 In caso di esito negativo del colloquio, la persona richiedente può adire le vie legali previste dal diritto processuale amministrativo cantonale applicabile; la decisione dell'autorità di vigilanza sull'iscrizione è impugnabile con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 lett. a LTF). → Art. 9 BGFA; art. 17 BGFA.
#5. Questioni controverse
N. 15 Natura giuridica del colloquio. In dottrina è controverso se il colloquio di cui all'art. 32 BGFA debba essere qualificato come verifica (informale) dell'idoneità oppure come vera e propria prova con esito positivo o negativo. Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 271, e Nater/Tuchschmid, op. cit., pag. 325, sostengono che il colloquio non abbia carattere di esame in senso stretto; la commissione deve formarsi un quadro complessivo, non somministrare un esame. Per contro, Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 988 s., rilevano che la commissione effettua comunque una valutazione basata sui fatti, giuridicamente impugnabile e che opera quindi come una decisione d'esame sotto il profilo sostanziale. La conseguenza pratica di questa controversia riguarda il criterio di controllo giudiziale applicabile: gli errori nell'esercizio del potere di apprezzamento devono essere esaminati anche sotto il profilo della sostenibilità nel merito (così Bohnet/Martenet), oppure la commissione dispone di un ampio margine di apprezzamento analogo a quello riconosciuto in sede di correzione di un esame (così Fellmann)?
N. 16 Obbligo di prova e onere probatorio. Un'ulteriore controversia riguarda la ripartizione dell'onere probatorio. Nater/Tuchschmid, op. cit., pag. 325, ritengono che la persona richiedente sopporti l'onere della prova riguardo alla sua pratica professionale svizzera. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 988, esigono invece che la commissione adatti attivamente il colloquio alle attività individualmente documentate e non pretenda una documentazione integrale di tutti i mandati. Tale controversia è particolarmente rilevante per gli avvocati che erano sì iscritti nell'elenco degli avvocati dell'UE/AELS, ma hanno lavorato prevalentemente per clienti stranieri in materia di diritto svizzero senza poterlo documentare in modo esaustivo. Il messaggio (FF 1999 5077, 5122) non fornisce una risposta definitiva in proposito.
N. 17 Rapporto con l'art. 3 cpv. 1 BGFA e autonomia cantonale. Le commissioni d'esame degli avvocati sono autorità cantonali; l'art. 32 BGFA non contiene prescrizioni dettagliate in merito alla composizione, al procedimento o alla durata del colloquio. Ne deriva un margine di manovra cantonale che può portare a formati di colloquio differenti da Cantone a Cantone. Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 272, ritiene ciò problematico, poiché la piena equiparazione ai sensi dell'art. 30 cpv. 2 BGFA dipende da una procedura di fatto non armonizzata. Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 990, considerano invece tale situazione un'adeguata espressione dell'art. 3 BGFA. Una chiarificazione da parte del giudice supremo su questo punto è tuttora pendente.
#6. Indicazioni pratiche
N. 18 Preparazione al colloquio. Le persone richiedenti dovrebbero allestire tempestivamente una documentazione strutturata della loro attività giuridica svizzera: elenchi di mandati per settore del diritto, prove di partecipazione ad eventi di formazione continua (corsi, seminari), verbali di udienza e lodi arbitrali in materia di diritto svizzero. Tali documenti costituiscono ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 BGFA la base centrale del colloquio. Fellmann, Anwaltsrecht, 2a ed. 2017, n. 271, raccomanda di avviare la raccolta documentale già al momento dell'iscrizione nell'elenco degli avvocati dell'UE/AELS ai sensi dell'art. 28 BGFA.
N. 19 Rispetto dei termini. Il colloquio è parte integrante della domanda di iscrizione ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b BGFA; la domanda può essere presentata soltanto dopo il termine minimo triennale nell'elenco degli avvocati dell'UE/AELS (→ art. 28 BGFA). Chi intende abbreviare il periodo triennale deve dimostrare in modo completo l'effettiva e regolare attività nel diritto svizzero — in caso contrario il colloquio ai sensi dell'art. 32 è obbligatorio. Il termine decorre dalla data di iscrizione nell'elenco degli avvocati dell'UE/AELS; le interruzioni dell'iscrizione (ad es. a seguito di cancellazione e nuova iscrizione) devono essere documentate con cura.
N. 20 Scelta della competenza cantonale. Poiché la competenza spetta alla commissione del Cantone di registro desiderato (art. 32 cpv. 1 BGFA) e le normative procedurali cantonali variano, la scelta del Cantone di registro può avere conseguenze pratiche sullo svolgimento e sull'intensità del colloquio. Le persone richiedenti che potrebbero avere una sede professionale in più Cantoni dovrebbero comparare le relative normative di esecuzione cantonali. → Art. 6 cpv. 1 BGFA; → art. 3 cpv. 1 BGFA.
N. 21 Rapporto con l'art. 30 cpv. 1 lett. a BGFA (esame attitudinale). Chi considera eccessivamente lungo il periodo d'attesa triennale o non è in grado di documentare in modo esaustivo la propria attività nel diritto svizzero può, prima della scadenza dei tre anni, aspirare all'esame attitudinale ai sensi dell'art. 31 BGFA (DTF 151 II 640 consid. 4.2.3; sentenza 2A.536/2003 del 9 agosto 2004 consid. 3.2.3). L'esame attitudinale e il colloquio di cui all'art. 32 sono strettamente alternativi; la persona richiedente non può avvalersi di entrambi. La scelta tra i due percorsi dovrebbe essere effettuata sulla base di una valutazione realistica delle proprie conoscenze.
Rinvii incrociati: ↔ Art. 30 BGFA (base della fattispecie per l'iscrizione nel registro cantonale) ↔ Art. 31 BGFA (esame attitudinale quale alternativa) → Art. 27–28 BGFA (esercizio professionale continuativo con il titolo d'origine; elenco degli avvocati dell'UE/AELS) → Art. 33 BGFA (titolo professionale dopo l'iscrizione nel registro) → Art. 3 cpv. 1 BGFA (competenza cantonale per i requisiti per il conseguimento della patente di avvocato) → Art. 7–8 BGFA (requisiti tecnico-professionali e personali per l'iscrizione nel registro) ↔ Direttiva 89/48/CEE / Direttiva 2005/36/CE (diritto UE; base di attuazione) ↔ ALC allegato III (rinvio alla direttiva sui servizi e sulla libertà di stabilimento)
Noch kein Inhalt verfügbar.