1È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.
2È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.
3I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.
4La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.
4. ineleggibilità e destituzione Art. 29a13 1È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.
2Chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica.
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