1Ogni svizzero domiciliato nel Cantone acquista i diritti politici a diciotto anni compiuti, in conformità della Costituzione e delle relative leggi.
2È escluso dai diritti politici l’interdetto per infermità o debolezza mentali e incapace di discernimento.
2. diritto di voto Art. 2812 1Il diritto di voto è il diritto di partecipare alle votazioni ed elezioni cantonali e comunali.
11Modifica dell’art. 20 cpv. 1, 3 e 4 approvata con votazione popolare del 25.9.2005: voti favorevoli 56'691, voti contrari 18'688, in vigore dal 4.11.2005 - BU 2005, 363.
12Modifica dell’art. 28 cpv. 2 approvata con votazione popolare del 7.3.2010: voti favorevoli 47'602, voti contrari 33'772, in vigore dal 4.2.2011 - BU 2011, 93.
101.000 6 2Esso comprende il diritto di sottoscrivere le domande di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.
3Il diritto di voto si esercita nel Comune di domicilio, salvo eccezioni stabilite dalla legge.
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