Texte de loi

1È eleggibile a membro di un’autorità cantonale chi ha il diritto di voto a livello federale.

2È eleggibile a membro di un’autorità comunale chi è domiciliato nel Comune.

3I motivi di esclusione sono stabiliti dalla legge.

4La legge stabilisce entro quali termini l’eletto non domiciliato nel Cantone deve prendervi domicilio.

4. ineleggibilità e destituzione Art. 29a13 1È ineleggibile alla carica di membro del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e di membro e supplente del Municipio il cittadino condannato alla pena detentiva o alla pena pecuniaria per crimini o delitti contrari alla dignità della carica.

2Chiunque si trovi in condizioni di ineleggibilità è destituito dalla carica.

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