Gesetzestext

Iniziative depositate e referendum promossi contro leggi e decreti legislativi approvati prima dell’entrata in vigore della Costituzione sono regolati dal vecchio diritto.

Autorità e magistrati Art. 9548 Il vecchio diritto regola la durata in carica di autorità e magistrati nonché la loro sostituzione fino alla scadenza del periodo di elezione o di nomina.

Disposizione transitoria dell’art. 9a Art. 9649 L’art. 9a entra in vigore contemporaneamente alla nuova legge di applicazione.

Approvata con votazione popolare cantonale del 14.12.1997: voti favorevoli 40'455, voti contrari 10'984.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1998.

Pubblicata nel BU 1997, 575.

48 La norma transitoria relativa a questo articolo, approvata con votazione popolare del 1.6.2008: voti favorevoli 68'127, voti contrari 23'108, è decaduta il 1.1.2011 - BU 2008, 327.

49 Introduzione dell’art. 96 con votazione popolare del 22.9.2013: voti favorevoli 63'494, voti contrari 32'777, in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 193.

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