Gesetzestext
La legge stabilisce l’organizzazione giudiziaria, le competenze, le procedure, i requisiti di formazione professionale e l’età massima per i magistrati.
Periodo di nomina ed elezione Art. 8140 1Il periodo di nomina dei magistrati è di dieci anni.
2I giudici di pace sono eletti con il sistema maggioritario nei circondari uninominali e con il sistema proporzionale negli altri casi.
3La legge regola le nomine di competenza del Gran Consiglio.
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