Gesetzestext

1Quindicimila cittadini aventi diritto di voto possono presentare al Gran Consiglio la domanda di revoca del Consiglio di Stato.

2La domanda di revoca non può essere presentata prima che sia trascorso un anno né dopo trascorsi tre anni dall’elezione integrale.

3La raccolta delle firme deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio ufficiale della domanda di revoca.

Revoca del Municipio Art. 44a27 1I cittadini del Comune aventi diritto di voto possono presentare al Consiglio di Stato la domanda di revoca del Municipio.

2La domanda di revoca non può essere depositata né nel primo né nell’ultimo anno della legislatura.

3La domanda di revoca del Municipio deve raccogliere l’adesione di almeno il 30% dei cittadini aventi diritto di voto, nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione all’albo comunale.

Norme di applicazione Art. 4528 La legge stabilisce le norme di applicazione in materia di votazioni ed elezioni, di iniziativa, di referendum, di revoca del Consiglio di Stato e di revoca del Municipio.

Votazione Art. 4629 1Le votazioni in materia di iniziativa, di referendum e di revoca del Consiglio di Stato devono aver luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda, rispettivamente dalla conclusione delle deliberazioni del Gran Consiglio.

2La votazione popolare deve aver luogo in ogni caso al più tardi entro due anni dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda di iniziativa.

3La votazione in materia di revoca del Municipio deve avere luogo entro sessanta giorni dalla pubblicazione all’albo comunale del risultato della domanda.

TITOLO VII Relazioni con la Confederazione, i Cantoni e i Paesi limitrofi Relazioni con la Confederazione e i Cantoni

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