Gesetzestext

1Per eseguire determinate attività di pubblico interesse, i Comuni possono riunirsi in associazioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica oppure collaborare sotto ogni altra forma organizzativa di natura pubblica, mista o privata.

2Il Consiglio di Stato può costituire consorzi di Comuni nei casi e nei limiti previsti dalla legge.

3Il consorzio di Comuni è un ente di diritto pubblico costituito per l’esercizio di attività di pubblico interesse con statuto approvato dai Comuni e dal Consiglio di Stato.

Fusione e divisione di Comuni Art. 2011 1I Comuni non possono fondersi con altri Comuni o dividersi senza il consenso dei loro cittadini e l’approvazione del Gran Consiglio.

2Il Cantone favorisce la fusione dei Comuni.

3Il Gran Consiglio può decidere la fusione e la separazione di Comuni, alle condizioni previste dalla legge.

4Le rettifiche di confine e le cessioni di territorio di piccola entità sono convenute direttamente dai Comuni fatta salva la ratifica del Consiglio di Stato.

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