Gesetzestext

1Nessuno può essere sottratto al giudice stabilito dalla legge. I tribunali d’eccezione sono vietati.

2Ognuno può agire in giudizio a tutela dei propri diritti; il diritto alla difesa è inviolabile.

3Ognuno ha il diritto all’assistenza giudiziaria, gratuita per i meno abbienti, e di ottenere una decisione entro un termine ragionevole.

4Introduzione dell’art. 9a con votazione popolare del 22.9.2013: voti favorevoli 63'494, voti contrari 32'777, in vigore dal 1.7.2016 - BU 2016, 193.

101.000 3 4II Cantone risponde del danno materiale e morale derivante dall’ingiusta privazione della libertà personale.

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