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Testo di legge
Fedlex ↗

1Le associazioni ed altre organizzazioni d’importanza nazionale o regionale autorizzate dagli statuti a difendere gli interessi di determinati gruppi di persone possono proporre azione in proprio nome per lesione della personalità degli appartenenti a tali gruppi.

2Con tale azione collettiva si può chiedere al giudice di: a. proibire una lesione imminente; b. far cessare una lesione attuale; c. accertare l’illiceità di una lesione che continua a produrre effetti molesti.

3Sono fatte salve le disposizioni speciali di legge concernenti le azioni collettive.

Uebersicht

Art. 89 ZPO — Art. 89 ZPO