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Testo di legge
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1La parte che intende proporre azione di chiamata in causa deve farne istanza nell’ambito della risposta alla petizione o nell’ambito della replica nel processo principale. Le conclusioni ch’essa si propone di opporre al terzo denunciato devono essere indicate e succintamente motivate. Non devono essere quantificate se riguardano la prestazione ch’essa sarebbe condannata a fornire nel processo principale. Terzo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

2Il giudice dà alla controparte e al terzo denunciato l’opportunità di presentare le proprie osservazioni.

3Se l’azione di chiamata in causa è ammessa, il giudice determina il momento e l’estensione del pertinente scambio di scritti; è fatto salvo l’articolo 125.

4La decisione circa l’ammissibilità dell’azione è impugnabile mediante reclamo.

Uebersicht

Art. 82 ZPO — Art. 82 ZPO