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Testo di legge
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1I Cantoni possono attribuire a un tribunale specializzato il giudizio, in istanza cantonale unica, sul contenzioso commerciale (tribunale commerciale).

2Vi è contenzioso commerciale se: a. la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno; b. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). il valore litigioso eccede 30 000 franchi o si tratta di una controversia non patrimoniale; c. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). le parti risultano iscritte come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero; e d. Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). non si tratta di una controversia derivante da un rapporto di lavoro, di una controversia secondo la legge del 6 ottobre 1989 RS 823.11 sul collocamento o la legge del 24 marzo 1995 RS 151.1 sulla parità dei sessi, né di una controversia in materia di locazione e affitto di abitazioni e locali commerciali o di affitto agricolo.

3Se soltanto il convenuto è iscritto come ente giuridico nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, ma le altre condizioni risultano adempiute, l’attore può scegliere tra il tribunale commerciale e il giudice ordinario. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

4I Cantoni possono altresì attribuire al tribunale commerciale il giudizio su: a. le controversie di cui all’articolo 5 capoverso 1; b. le controversie in materia di società commerciali e cooperative; c. Introdotta dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). le controversie che adempiono le seguenti condizioni: 1. la controversia si riferisce all’attività commerciale di una parte almeno, 2. il valore litigioso raggiunge almeno 100 000 franchi, 3. le parti acconsentono all’attribuzione del giudizio della controversia al tribunale commerciale, e 4. al momento del consenso almeno una parte ha domicilio, dimora abituale o sede all’estero.

5Il tribunale commerciale è parimenti competente per l’emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.

6Qualora, in caso di litisconsorzio, non tutti i litisconsorti siano iscritti come enti giuridici nel registro svizzero di commercio o in un analogo registro estero, il tribunale commerciale è competente soltanto se lo è per tutte le azioni. Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

Uebersicht

Art. 6 ZPO — Art. 6 ZPO