1Una parte può chiedere la revisione del lodo al tribunale statale competente secondo l’articolo 356 capoverso 1 se: a. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). ha successivamente appreso fatti rilevanti o trovato mezzi di prova decisivi che non ha potuto allegare nella precedente procedura nonostante abbia usato la dovuta attenzione, esclusi i fatti e mezzi di prova sorti dopo la pronuncia del lodo; b. da un procedimento penale risulta che il lodo a lei sfavorevole è stato influenzato da un crimine o da un delitto; non occorre che sia stata pronunciata una condanna dal giudice penale; se il procedimento penale non può essere esperito, la prova può essere addotta in altro modo; c. fa valere che l’acquiescenza, la desistenza o la transazione arbitrale è inefficace; d. Introdotta dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ( RU 2020 4179 ; FF 2018 6019 ). un motivo di ricusazione ai sensi dell’articolo 367 capoverso 1 lettera c è stato scoperto, nonostante sia stata usata la dovuta attenzione, soltanto dopo la chiusura del procedimento arbitrale, sempre che non si disponga di un altro mezzo d’impugnazione.
2La revisione può essere chiesta per violazione della CEDU RS 0.101 se: a. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 1° ott. 2021, in vigore dal 1° lug. 2022 ( RU 2022 289 ; FF 2021 300 , 889 ). la Corte europea dei diritti dell’uomo ha accertato in una sentenza definitiva (art. 44 CEDU) che la CEDU o i suoi protocolli sono stati violati oppure ha chiuso la causa con una composizione amichevole (art. 39 CEDU); b. un indennizzo è inadatto a compensare le conseguenze della violazione; e c. la revisione è necessaria per rimuovere la violazione.
Uebersicht
Art. 396 ZPO — Art. 396 ZPO