1Se il lodo non è rinviato al tribunale arbitrale oppure se non è rettificato o completato da quest’ultimo nel termine assegnatogli, l’autorità di ricorso pronuncia sul ricorso e, se l’accoglie, annulla il lodo.
2Se il lodo è annullato, il tribunale arbitrale decide di nuovo fondandosi sui considerandi del giudizio di rinvio. Se il tribunale arbitrale non è più al completo, è applicabile l’articolo 371. Per. introdotto dall’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ( RU 2020 4179 ; FF 2018 6019 ).
3L’annullamento può limitarsi a singole parti del lodo, salvo che le altre dipendano da queste.
4Se il lodo è impugnato per indennità e spese manifestamente eccessive, l’autorità di ricorso può fissare essa stessa le indennità e spese dovute.
Uebersicht
Art. 395 ZPO — Art. 395 ZPO