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Testo di legge
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1Un procedimento arbitrale può essere condotto da o contro più litisconsorti se: a. tutte le parti sono legate tra loro da uno o più patti d’arbitrato concordanti; e b. le pretese fatte valere sono identiche o materialmente connesse.

2Le pretese materialmente connesse possono essere giudicate nello stesso procedimento arbitrale se sono oggetto di patti d’arbitrato concordanti.

3L’intervento di un terzo e la partecipazione della persona chiamata in causa presuppongono l’esistenza di un patto d’arbitrato tra il terzo e le parti in causa e sono subordinati al consenso del tribunale arbitrale.

Uebersicht

Art. 376 ZPO — Art. 376 ZPO