1Le parti possono regolare la procedura arbitrale: a. esse medesime; b. mediante richiamo di un ordinamento procedurale arbitrale; c. dichiarando applicabile un diritto procedurale di loro scelta.
2Se non è stata regolata dalle parti, la procedura è stabilita dal tribunale arbitrale.
3Il presidente del tribunale arbitrale può decidere personalmente su singole questioni procedurali se così autorizzato delle parti o dagli altri membri del tribunale arbitrale.
4Il tribunale arbitrale deve garantire la parità di trattamento delle parti e il loro diritto d’essere sentite, nonché procedere a un contraddittorio.
5Ogni parte può farsi rappresentare.
6Le violazioni di regole di procedura devono essere eccepite non appena siano state accertate o sia possibile accertarle usando la dovuta attenzione, pena la perenzione. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 ( RU 2020 4179 ; FF 2018 6019 ).
Uebersicht
Art. 373 ZPO — Art. 373 ZPO