1L’autorità giudiziaria superiore può: a. confermare il giudizio impugnato; b. statuire essa stessa; oppure c. rinviare la causa alla giurisdizione inferiore, se: 1. non è stata giudicata una parte essenziale dell’azione, oppure 2. i fatti devono essere completati in punti essenziali.
2L’autorità giudiziaria superiore notifica e motiva la sua decisione in applicazione analogica dell’articolo 239. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
3Se statuisce essa stessa, l’autorità giudiziaria superiore pronuncia anche sulle spese giudiziarie della procedura di prima istanza.
Uebersicht
Art. 318 ZPO — Art. 318 ZPO