1L’appello preclude, limitatamente alle conclusioni, l’efficacia e l’esecutività della decisione impugnata.
2L’appello non ha effetto sospensivo se è appellata una decisione in materia di: a. diritto di risposta; b. provvedimenti cautelari; c. diffida ai debitori; d. prestazione di garanzie per i contributi di mantenimento. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
3L’appello ha sempre effetto sospensivo se è appellata una decisione costitutiva. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
4Se la parte interessata rischia di subire un pregiudizio difficilmente riparabile, l’autorità giudiziaria superiore può, su richiesta: a. dichiarare la decisione impugnata eseguibile anticipatamente e, se del caso, ordinare provvedimenti conservativi o la prestazione di garanzie; oppure b. nei casi di cui al capoverso 2, sospendere eccezionalmente l’esecutività della decisione impugnata. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
5L’autorità giudiziaria superiore può pronunciarsi già prima della proposizione dell’appello. La sua decisione decade se non è chiesta la motivazione della decisione di prima istanza o se il termine d’impugnazione decorre infruttuosamente. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
Uebersicht
Art. 315 ZPO — Art. 315 ZPO