1La procedura sommaria è applicabile segnatamente per: a. le decisioni previste dalla Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 RS 0.211.230.02 sugli aspetti civili del rapimento internazionale dei minori e dalla Convenzione europea del 20 maggio 1980 RS 0.211.230.01 sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento di minori e sul ristabilimento dell’affidamento; b. il versamento di un contributo speciale per bisogni straordinari e imprevisti del figlio (art. 286 cpv. 3 CC RS 210 ); c. la diffida ai debitori e la prestazione di garanzie per il mantenimento del figlio, al di fuori di un processo concernente l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori (art. 291 e 292 CC).
2Sono fatte salve le disposizioni della legge federale del 21 dicembre 2007 RS 211.222.32 sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti.
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Art. 302 ZPO — …