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Testo di legge
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1Se necessario, il giudice ordina che il figlio sia rappresentato da un curatore, esperto in questioni assistenziali e giuridiche.

2Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi: a. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2015 4299 ; FF 2014 489 ). i genitori propongono conclusioni differenti in merito: 1. all’attribuzione dell’autorità parentale, 2. all’attribuzione della custodia, 3. a questioni importanti inerenti alle relazioni personali, 4. alla partecipazione alla cura, 5. al contributo di mantenimento; b. Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 3, in vigore dal 1° gen. 2013 ( RU 2010 1739 ; FF 2006 6593 ; RU 2011 725 ; FF 2006 6391 ). l’autorità di protezione dei minori o un genitore la chiede; c. l’audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi: 1. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 20 mar. 2015 (Mantenimento del figlio), in vigore dal 1° gen. 2017 ( RU 2015 4299 ; FF 2014 489 ). fanno sorgere notevoli dubbi sull’adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a, oppure 2. inducono a prospettare misure di protezione del figlio.

3La rappresentanza è ordinata in ogni caso se il figlio capace di discernimento la chiede. Il figlio può interporre reclamo contro il diniego di istituirla.

Uebersicht

Art. 299 ZPO — Art. 299 ZPO