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Testo di legge
Fedlex ↗
1I figli sono personalmente e appropriatamente sentiti dal giudice o da un terzo incaricato, eccetto che la loro età o altri motivi gravi vi si oppongano. 1bis Non è ammesso l’impiego di strumenti elettronici di trasmissione audiovisiva. Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).
2Nel verbale dell’audizione sono registrate soltanto le risultanze essenziali per la decisione. I genitori e il curatore vengono informati su tali risultanze.
3Il figlio capace di discernimento può interporre reclamo contro la negata audizione.
Uebersicht
Art. 298 ZPO — Art. 298 ZPO