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Testo di legge
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L’azione di divorzio può essere proposta anche con petizione non corredata di motivazione scritta. La petizione contiene: a. i nomi e gli indirizzi dei coniugi, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti; b. la richiesta di divorzio e il motivo (art. 114 o 115 CC RS 210 ); c. le conclusioni relative alle conseguenze patrimoniali del divorzio; d. le conclusioni relative ai figli; e. i documenti giustificativi; f. la data e le firme.

Uebersicht

Art. 290 ZPO — Art. 290 ZPO