1Se le condizioni del divorzio su richiesta comune sono soddisfatte, il giudice pronuncia il divorzio e omologa la convenzione.
2Se le conseguenze del divorzio permangono controverse, la procedura prosegue in contraddittorio relativamente alle stesse. Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 281 1861 ; FF 2008 1667 1683 ). Si applica la procedura semplificata. Secondo per. introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ). Il giudice può ripartire i ruoli di parte.
3Se le condizioni del divorzio su richiesta comune non sono soddisfatte, il giudice respinge la richiesta comune di divorzio e nel contempo impartisce un termine a ogni coniuge per proporre azione di divorzio. Nuovo testo giusta il n. II della LF del 25 set. 2009 (Periodo di riflessione nella procedura di divorzio su richiesta comune), in vigore dal 1° gen. 2011 ( RU 2010 281 1861 ; FF 2008 1667 1683 ). Durante tale termine, la causa rimane pendente e i provvedimenti cautelari eventualmente disposti permangono validi.
Uebersicht
Art. 288 ZPO — Art. 288 ZPO