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Testo di legge
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Fatti salvi gli articoli 272 e 273, la procedura sommaria è applicabile alle misure a tutela dell’unione coniugale, segnatamente a: a. misure secondo gli articoli 172–179 CC RS 210 ; b. estensione a un coniuge della facoltà di rappresentanza dell’unione coniugale (art. 166 cpv. 2 n. 1 CC); c. autorizzazione a un coniuge a disporre dell’abitazione familiare (art. 169 cpv. 2 CC); d. obbligo d’informazione dei coniugi sui rispettivi redditi, sostanza e debiti (art. 170 cpv. 2 CC); e. pronuncia della separazione dei beni e ripristino del precedente regime dei beni (art. 185, 187 cpv. 2, 189 e 191 CC); f. obbligo di un coniuge di concorrere alla compilazione dell’inventario (art. 195 a CC); g. fissazione di dilazioni di pagamento e prestazione di garanzie tra coniugi, al di fuori di un processo sulla liquidazione del regime dei beni (art. 203 cpv. 2, 218, 235 cpv. 2 e 250 cpv. 2 CC); h. consenso di un coniuge alla rinuncia o all’accettazione di un’eredità (art. 230 cpv. 2 CC); i. avviso ai debitori e garanzia dell’obbligo di mantenimento dopo il divorzio, al di fuori di un processo sull’obbligo di mantenimento dopo il divorzio (art. 132 CC).

Uebersicht

Art. 271 ZPO — Art. 271 ZPO