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Testo di legge
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1Se l’attore ne fa richiesta, l’autorità di conciliazione può giudicare essa stessa le controversie patrimoniali con un valore litigioso fino a 2000 franchi.

2La procedura è orale.

3In caso di decisione ai sensi del capoverso 1, l’autorità di conciliazione statuisce sulle spese processuali e assegna le ripetibili. Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2023 (Migliorare la praticabilità e l’applicazione del diritto), in vigore dal 1° gen. 2025 ( RU 2023 491 ; FF 2020 2407 ).

Uebersicht

Art. 212 ZPO — Art. 212 ZPO